Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 66


Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati possono essere girati nelle forme ammesse dal codice di commercio. La girata può essere fatta esclusivamente a favore di un agente della riscossione o di una banca.
La girata a favore dell'agente della riscossione, quando il prenditore non sappia o non possa scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni.
È ammessa una sola girata.

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