Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 65


Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilità personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalità richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo.
La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che è disposto mediante ordini del direttore generale del Tesoro.

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