Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 64


[Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce direttamente al ministro.
Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l'atto medesimo.
L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli] (Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430)

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