Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 59


È in facoltà dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato (Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e poi dall'art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

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