Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 57


Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori.
L'istituto tiene un unico conto per tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quella dei residui (Vedi, anche, gli artt. 332 e 346 del Regolamento. Vedi, inoltre, l'art. 1, L. 1° maggio 1930, n. 450 e l'art. 1, L. 22 dicembre 1960, n. 1614, che così dispone: «È elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1, L. 20 novembre 1951, n. 1512 e dall'art. 2, L. 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati».

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