Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 52


[Il Ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro (Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627. Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994).

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