Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 50


[Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese e in generale tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno] (Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).
[Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonché l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo] (Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).
Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno può essere effettuata con frequenza periodica con le modalità stabilite dal Ministero per il tesoro (Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627).
Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.
Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonché l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione.
Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo della apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti delegati.

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