Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 49


Capo IV - Delle spese dello Stato
[I ministri impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
Per le spese straordinarie ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.
Per le spese da erogarsi per legge in annualità, il primo di ciascun stanziamento da inscrivere in bilancio in dipendenza di autorizzazione legislativa costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni, così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Per le spese ordinarie, possono altresì essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
L'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine o, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza, quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti.
Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.
Gli impegni per spese ordinarie a carico degli esercizi successivi a quello in corso, finché non sia approvato il relativo stato di previsione, non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro delle finanze, fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo (Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 2, R.D.L. 10 maggio 1925, n. 596, convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562).
L'assenso del Ministro per le finanze può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono comunicati alla Corte dei conti con dichiarazione del direttore capo della ragioneria centrale attestante che i singoli impegni restano compresi nella somma autorizzata] (Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 2, R.D.L. 10 maggio 1925, n. 596, convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562) (Articolo soppresso dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468)

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