Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 42


[Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti artt. 40 e 41, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, un «fondo di riserva per le spese impreviste».
La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti reali, promossi dal Ministro delle finanze. Le prelevazioni per somme superiori a lire 12.000.000 per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la convalidazione] (Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978).

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