Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 40bis


[Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dell'articolo 36.
A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo - per le finalità per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel frattempo soppresso] (Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 20 luglio 1977, n. 407) (Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468)

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