Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 39


[È vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali rimanendo soppressa ogni destinazione già stabilita da particolari disposizioni.
Questa disposizione non si applica ai proventi e quote di proventi riscossi per conto di privati o enti estranei all'amministrazione dello Stato, né ai proventi derivanti da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili, fatte a scopo determinato] (Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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