Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 36



1. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
(L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n. 526, ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dal comma 8 dell’art. 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.
(L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n. 526 ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo. Successivamente il presente comma è stato, sostituito dall'art. 6, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, modificato dall'art. 3, L. 3 aprile 1997, n. 94 e così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione, dal comma 8 dell’art. 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e, infine, dal comma 33-bis dell’art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148)
[3. Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima].
(Comma così sostituito dal comma 8 dell’art. 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e, successivamente, abrogato dal comma 33-bis dell’art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148)
4. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
(L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n. 526, ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo)
5. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
(L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n. 526, ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo)
[6. Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].
(Comma abrogato dall'art. 4, L. 20 luglio 1977, n. 407)
7. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
8. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.
(Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783)

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