Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 35


[Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli allegati bilanci delle Amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge.
Ciascuno stato di previsione è illustrato da note preliminari.
L'approvazione dello stato di previsione della entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge] (Articolo già sostituito dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, poi modificato dall'art. 2, L. 20 luglio 1977, n. 407, e infine abrogato dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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