Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 31


[I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati:
a) nel conto del bilancio;
b) nel conto generale del patrimonio dello Stato] (Gli artt. da 30 a 35-bis sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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