Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 96


Contro la validità delle elezioni si può avanzare, alla Corte o sezione di Corte di appello del distretto, ricorso motivato e sottoscritto da due membri almeno del Collegio, entro il termine di giorni 15 da quello dell'elezione.
Possono pure avanzare ricorso il procuratore del Re presso il Tribunale civile nel Comune sede del Consiglio notarile, ed il procuratore generale presso la Corte o sezione di Corte di appello, entro il termine rispettivamente di 15 e di 30 giorni da quello della comunicazione avuta del risultato dell'elezione.
Per i ricorsi di cui nel presente articolo, si osserva, in quanto sia possibile, la procedura stabilita dalla legge comunale e provinciale in materia di elezioni.
Terminato il giudizio, si bruciano le schede, quando siano state trasmesse.
I membri del Consiglio notarile, ai quali si riferisce il ricorso, hanno diritto d'intervenire alle adunanze e di prendere parte alle deliberazioni del Consiglio fino a che il ricorso stesso non sia stato accolto.

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