Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 95


All'ora fissata per la convocazione si fa dal presidente o dal segretario un primo appello dei convocati. Un'ora almeno dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima; eseguito il secondo appello, il presidente dichiara chiusa la votazione.
I due notari meno anziani di età esercitano l'ufficio di scrutatori.
Compiuto lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente reso pubblico dal presidente.
Se sorgano proteste contro la regolarità della elezione durante l'adunanza, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza stessa.. In caso contrario, il presidente fa bruciare le schede e procedere ad una seconda votazione, giusta il disposto dell'art. 89 della legge, per quelli che non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti.
Il risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal presidente ed inserito nel verbale dell'adunanza.
Il presidente del Tribunale, dopo la prima elezione, ne partecipa subito il risultato per lettera al presidente ed al procuratore generale della Corte o sezione di Corte di appello, nonchèé al procuratore del Re; ed il presidente del Consiglio notarile, nelle altre elezioni, al presidente del Tribunale, il quale ne dà comunicazione immediata ai magistrati predetti.
Il procuratore generale ne informa il Ministero di grazia e giustizia.

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