Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 94


TITOLO IV
Dei Collegi e dei Consigli notarili
CAPO II
Dei Consigli notaril

Quando il numero dei membri dei Consigli notarili sia di 5, 7 e 11, il terzo da rinnovare è rispettivamente: nel 1° anno, di 1, 2 e 3; nel 2° anno, di 2, 2 e 4; e nel 3° anno, di 2, 3 e 4.
Nelle elezioni dei membri del Consiglio notarile le schede debbono contenere un numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi. La scheda contenente un numero di nomi minore di quello dei membri da eleggersi è valida pei nomi che vi figurano; quella che ne contiene un numero maggiore è valida, ma i nomi segnati oltre il numero dei membri da eleggersi s'intendono come non scritti.

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