Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 85


Il notaro che trasmette per telegrafo, ai sensi dell'art. 1 della legge, il sunto o il contenuto di un atto deve firmare il modulo del telegramma in presenza dell'impiegato telegrafico, dopo aver fatto constare della propria identità.
L'accertamento della identità del notaro deve essere, sotto la responsabilità dell'impiegato accettante, comunicato all'ufficio destinatario con l'aggiunta nel telegramma, dopo la firma del notaro, della dichiarazione: "accertata identità mittente", seguita dal nome, cognome e qualifica dell'impiegato stesso.
Tale dichiarazione va compresa nelle parole tassate.
Per i detti telegrammi il notaro deve richiedere all'ufficio telegrafico mittente il collazionamento di cui all'art. LI del regolamento telegrafico internazionale, esteso al servizio interno col R. decreto 20 giugno 1909, n. 637.
Il notaro che trasmette per telefono il sunto od il contenuto di un atto, ed il notaro che lo riceve, dovranno rilasciare una dichiarazione datata e sottoscritta alla presenza dell'impiegato telefonico, munita altresì dell'impronta del proprio sigillo.
Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione: "per trasmissione", o "ricezione di contenuto", o "ricezione di sunto" di atto notarile.

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