Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 82


Il disposto dell'art. 66 , capoverso 3°della legge, si deve pure osservare nel caso di deposito da farsi, ai sensi dell'art. 912 del Codice civile, del testamento olografo consegnato fiduciariamente al notaro dal testatore o da chi faccia istanza pel deposito.

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