Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 71


TITOLO III
Degli atti notarili
CAPO II
Della custodia degli atti presso il notaro, e dei repertori

Colui che depositò un documento presso un notaro ha diritto di averne a sua richiesta la restituzione, sempre che dall'atto di deposito risulti che questo segui nel suo esclusivo interesse.
Della restituzione è redatto dal notaro depositario analogo verbale, nel quale sarà trascritto per intero il documento che si restituisce.
L'atto di deposito resta presso il notaro; e tanto in esso, quanto nel repertorio, alla colonna "osservazioni", si annota l'avvenuta restituzione.
Qualora il notaro si rifiuti di restituire il documento, sul reclamo dell'interessato, provvede il presidente del Tribunale civile, a norma degli artt. 914 e seguenti del Codice di procedura civile.

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