Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 67


TITOLO III
Degli atti notarili
CAPO I
Della forma degli atti notarili

Spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d'indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà.
Per la scritturazione degli atti originali, giusta l'art. 53 della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile.

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