Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 62


Al pretore ed al cancelliere che debbono recarsi fuori della loro residenza per l'apposizione dei sigilli alla scheda del notaro morto o cessato definitivamente dall'esercizio notarile, competono le indennità di trasferta e soggiorno, a norma dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.
Le stesse indennità sono dovute al pretore ed al conservatore dell'archivio, quando nell'ipotesi suddetta procedano alla rimozione dei sigilli ed all'inventario.
(comma abrogato)
Qualora sia necessario di nominare un custode per garantire l'integrità dei sigilli, il pretore deve preventivamente interpellarlo se voglia avere compenso; nel caso affermativo, deve stabilire tale compenso.

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