Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 60


La incapacità all'adempimento dell'ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità dev'essere partecipata dal presidente del Consiglio notarile alle stesse autorità di cui all'articolo 51 , capoverso 2°, del presente regolamento, nonchèé al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione.

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