Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 58


TITOLO II
Dei notari
CAPO III
Della decadenza dalla nomina di notaro, della cessazione, sospensione ed interdizione notaril

Qualora il notaro non abbia, nel termine indicato nell'art. 24 della legge adempiuto a quanto è prescritto nell'art. 18 della legge stessa, e non abbia aperto lo studio nel luogo assegnatogli, la Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello ne informa il Ministro di grazia e giustizia, che promuove il decreto di decadenza, a norma di quanto dispongono gli artt. 30 e 34 della legge.

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