Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 56


Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco che indichi il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la professione delle persone interdette, inabilitate, o dichiarate fallite nel distretto di ogni Corte o sezione di Corte di appello, la data della loro interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che le ha pronunciate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 56"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti