Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 52


Il notaro, che per giustificati motivi si trovi temporaneamente nell'impossibilità di adempiere agli obblighi dell'art. 26 , parte prima, della legge, può essere dal presidente del Consiglio notarile dispensato dall'osservanza dei detti obblighi, per un termine non eccedente un mese, nel periodo di dodici mesi.
La dispensa non potrà essere concessa se il notaro non sia contemporaneamente sostituito da altro notaro delegato a compierne in tutto od in parte le funzioni. Qualora nel luogo non esista altro notaro, la delega dovrà essere fatta per tutte le funzioni.
Durante il tempo in cui il notaro usufruisce della dispensa rimane per lui sospesa la facoltà del rogito.
Anche in questo caso devono farsi le comunicazioni prescritte dal capoverso 2° dell'art. 51 del presente regolamento; ed il notaro delegato deve, nell'adempimento dell'incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni dell'art. 46 , prima parte, della legge.

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