Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 49


Il presidente del Consiglio notarile deve invigilare per l'esatta osservanza degli obblighi derivanti dall'art. 26 della legge e dal precedente art. 48.
In caso di reclamo o di fondato sospetto d'inosservanza degli obblighi anzidetti, il presidente del Consiglio notarile assume le occorrenti informazioni, e, qualora venga a constatare che il notaro vi abbia contravvenuto, deve denunciarlo per i provvedimenti opportuni.
Tali provvedimenti possono anche essere promossi di ufficio dal procuratore del Re o dal pretore.

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