Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 40


Il registro in cui il notaro deve, ai sensi dell'art. 18 , n. 5, della legge, scrivere la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo è formato nei suoi fogli da una matrice e da due contromatrici.
Il notaro scrive la propria firma accompagnata dalla impronta del sigillo, tanto nella matrice, quanto in ciascuna delle due contromatrici, dovendo queste essere trasmesse, a cura del presidente del Consiglio notarile, l'una al presidente del Tribunale civile del distretto e l'altra al pretore del mandamento, nel quale trovasi lo studio del notaro.
Qualora il notaro sia fisicamente impedito a trasferirsi nella segreteria del Consiglio per ricevere il sigillo e per scrivere nel registro la propria firma, il presidente del Consiglio notarile può, sulla domanda ed a spese del notaro impedito, recarsi presso di lui per l'adempimento delle accennate formalità, o delegare all'uopo un altro membro del Consiglio notarile.
Il notaro deve diligentemente custodire il proprio sigillo, e, nel caso di smarrimento, farne denunzia entro 24 ore al presidente del Consiglio notarile pei provvedimenti indicati nell'articolo 23 della legge.

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