Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 38


Nel ruolo dei notari esercenti nel distretto deve indicarsi per ciascun notaro e successivamente nello stesso foglio ed in distinte colonne il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, la data dell'esame d'idoneità e del decreto di nomina o di trasferimento, la residenza e la cauzione prestata.
Quando la cauzione sia prestata in beni immobili, nel ruolo si indicheranno la data dell'iscrizione ipotecaria e della rinnovazione, se ebbe luogo, e l'ufficio della conservatoria delle ipoteche, dove tali formalità furono eseguite.
Il conservatore delle ipoteche, non appena abbia provveduto alla rinnovazione della iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 20 , ultimo capoverso, della legge, ne dà avviso al presidente del Consiglio notarile.
In altra colonna del suddetto ruolo si annotano le benemerenze e le distinzioni dei notari, le pene ed i provvedimenti disciplinari e la riabilitazione ottenuta. A questo fine, i cancellieri devono dare comunicazione al Consiglio notarile, oltrechéé di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità cui essi sono addetti in materia penale e disciplinare contro i notari, anche delle sentenze e dei provvedimenti che ne dichiarino la riabilitazione.

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