Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 36


TITOLO II
Dei notari
CAPO II
Dell'esercizio delle funzioni notarili
SEZIONE II
Delle altre formalità per l'esercizio delle funzioni notarili

Il presidente del Tribunale, accertato l'adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 34 del presente regolamento, ammette il notaro alla prestazione del giuramento; e nel verbale relativo farà anche cenno del modo col quale è stata fornita la cauzione.
Dopo la prestazione del giuramento, tutti gli atti riguardanti la cauzione data mediante ipoteca sono dal cancelliere rimessi al presidente del Consiglio notarile; il quale, dopo averli elencati, li ordina cronologicamente e li conserva in distinti fascicoli per ciascun notaro.
Se la cauzione è fornita mediante deposito in danaro o in rendita del Debito pubblico od in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, si restituiranno al notaro, dopo la prestazione del giuramento, la polizza, il certificato o il titolo.

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