Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 33


Gli emolumenti spettanti agli ingegneri dell'ufficio tecnico erariale o del genio civile per le operazioni di cui all'art. 20 , secondo capoverso, della legge, sono quelli stabiliti dagli artt. 378 e seguenti della tariffa civile approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

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