Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 32


TITOLO II
Dei notari
CAPO II
Dell'esercizio delle funzioni notarili
SEZIONE I
Delle cauzioni notarili

I notari di prima nomina debbono, non più tardi di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e con istanza corredata del decreto di nomina e dei documenti comprovanti la idoneità della cauzione, promuovere dal Consiglio notarile il parere richiesto dall'art. 21 della legge.
Per i notari titolari di uffici notarili assegnati a Comune suddiviso in frazioni o a frazione di Comune, l'ammontare della cauzione deve essere commisurato in rapporto alla popolazione dell'intero Comune.
Il Consiglio, esaminati i documenti e fatti produrre o rettificare quelli di cui abbia riconosciuta la mancanza o la irregolarità, dà il parere; e, non più tardi di trenta giorni, trasmette gli atti con la copia della deliberazione al Tribunale civile, il quale nei quindici giorni successivi pronuncia in Camera di Consiglio sulla idoneità della cauzione offerta, previo l'avviso in iscritto del pubblico ministero.
I notari trasferiti in altra sede sono tenuti a prestare una nuova cauzione. Se il vincolo apposto alla cauzione prestata per la sede precedente fosse stato originariamente dichiarato estensibile a qualunque altra sede successiva, in questo caso i notari suddetti, sempre che abbiano già iniziato gli atti per lo svincolo relativamente alla sede precedente e fermo l'obbligo di completare, ove occorra, la cauzione, possono continuare l'esercizio nella nuova sede durante il procedimento dello svincolo, salvo nel loro riguardo il disposto dell'art. 36 della legge. Esaurito il detto procedimento, il notaro deve curare che sia dichiarata nelle forme prescritte dal presente articolo la idoneità della cauzione anche per la nuova sede.

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