Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 31


Il Ministero comunica gli atti indicati nell'articolo precedente ai consigli notarili per il loro parere.
Se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti il consiglio non abbia dato il parere, il presidente del consiglio stesso nei dieci giorni successivi deve trasmettere gli atti alla Corte o sezione di Corte di appello, la quale, udito il pubblico ministero, esprime senz'altro il suo parere motivato in camera di consiglio.
La pressochèé uguale importanza delle sedi notarili, richiesta dall'art. 17 della legge, deve per ognuna di esse desumersi dal numero complessivo degli affari, dall'ammontare degli onorari, dai mezzi di comunicazione, dalla vicinanza dei centri di maggiore attività economica e da tutti quegli altri criteri di valutazione che possano rendere preferibile un luogo ad un altro.

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