Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 265


TITOLO VI
Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi; delle Ispezioni; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime
CAPO III
Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione

Qualora gli abusi e le mancanze del notaro siano tali da dar luogo all'applicazione di pene superiori a quelle dell'avvertimento e della censura, il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al pubblico ministero, agli effetti dell'art. 152 della legge.

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