Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 258


Le ispezioni periodiche agli archivi notarili debbono eseguirsi in modo che entro ogni biennio sia compiuta una ispezione generale a tutti i detti archivi.
Esse debbono constatare se i diversi servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni emanate dalle competenti autorità, e se coloro che vi sono addetti vi attendano con la dovuta regolarità e diligenza. Può l'ispettore proporre gli opportuni provvedimenti diretti a riparare e prevenire deficienze. Quando sia assolutamente necessario, può anche, sotto la propria responsabilità prendere i provvedimenti di carattere urgente, riferendone al Ministero di grazia e giustizia.
Nelle ispezioni si deve specialmente esaminare se sono debitamente custoditi gli atti, i repertori, i sigilli e tutti i documenti che sono depositati e conservati negli archivi; se i locali rispondono ai requisiti indicati nell'art. 110 del presente regolamento, ed alle esigenze speciali dell'archivio, e se sono tenuti con le dovute cautele; se procedono regolarmente il servizio di cassa, la riscossione dei proventi ed il pagamento delle spese; se funzionano secondo le norme prescritte il servizio di revisione degli atti ed il rilascio delle copie, certificati ed estratti; se sono regolarmente tenuti gli indici degli atti, i bollettari e i registri tutti prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

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