Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 253


Il conservatore dell'archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare, indicando:
l'anno, il mese ed il giorno;
il nome e il cognome, la qualità, il domicilio o la residenza degli ufficiali che procedono alla ispezione;
il nome, il cognome e la residenza del notaro;
il numero degli atti, dei repertori e dei registri verificati;
le contravvenzioni rilevate;
e, succintamente, le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali deduzioni del notaro.
Il verbale è sottoscritto dal notaro e dagli ufficiali anzidetti. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto.
Uno degli esemplari del verbale è depositato nell'archivio notarile, l'altro è trasmesso immediatamente al procuratore del Re per gli effetti di cui all'articolo seguente.
Copia del verbale d'ispezione deve essere depositata nell'ufficio del Consiglio notarile.

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