Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 245


Oltre le disposizioni particolarmente richiamate nel presente capo, anche le altre contenute nel capo 1° di questo titolo si estendono agli archivi notarili mandamentali ed ai conservatori dei medesimi, sempre che siano applicabili.
Ai conservatori degli archivi mandamentali si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degl'impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, l'aspettativa, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.

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