Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 238


Ogni archivio notarile mandamentale deve tenere:
1° un bollettario a madre e figlia;
2° .(abrogato) [1]
3° un registro dei partecipanti.
Tali registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati nei loro fogli e vidimati dal pretore del mandamento.
Nella prima pagina dei detti registri dev'essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono; ed a questa dichiarazione il pretore deve apporre la data, la firma e l'impronta del sigillo del proprio ufficio.
Ogni archivio deve inoltre essere provvisto, in conformità di quanto è disposto dall'art. 227 del presente regolamento, di due sigilli con la leggenda: "Archivio notarile mandamentale di................................." (il nome del Comune capoluogo del mandamento).

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