Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 233


Quando si renda vacante il posto di conservatore dell'archivio mandamentale, il sindaco del Comune capoluogo del mandamento deve, nel termine di tre giorni, darne notizia al conservatore dell'archivio distrettuale, il quale ne informa prontamente il procuratore del Re.
Il procuratore del Re ne dà comunicazione, entro i successivi cinque giorni, al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvede per la reggenza dell'archivio.
Nel bando dovrà essere indicato lo stipendio annuo e l'ammontare della cauzione, stabilito nelle forme di cui agli artt. 121 e 122 della legge.
Gli aspiranti debbono presentare, a corredo della domanda per il concorso, i documenti indicati nell'art. 119 del presente regolamento, nonchéé i documenti comprovanti i requisiti stabiliti dall'art. 119 della legge, nelle forme indicate dall'art. 120 del regolamento stesso.

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