Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 231


TITOLO V
Degli archivi notarili
CAPO II
Degli archivi notarili mandamentali e comunali

Per istituire un archivio notarile mandamentale, nei Comuni sede di pretura, ai sensi dell'art. 118 della legge, occorre la domanda dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento.
La domanda per la istituzione può farsi in qualunque tempo. Le spese vanno ripartite fra tutti i Comuni del mandamento, compresi anche i dissenzienti, in ragione della rispettiva popolazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 231"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti