Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 158


E' assolutamente vietato al conservatore ed agli altri impiegati di asportare dall'archivio atti, repertori, registri, copie, sigilli, salvo i casi autorizzati dalle leggi, nei quali il conservatore dell'archivio deve osservare quanto è prescritto per i notari dall'art. 66 della legge.

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