Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 157


Le copie dei repertori, che i notari debbono trasmettere ogni mese ai sensi dell'art. 65 della legge, vanno raccolte in separati fascicoli, notaro per notaro, dopo avvenuta la disamina di cui all'art. 225 del presente regolamento. Quelle del repertorio degli atti di ultima volontà sono conservate nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 153 del presente regolamento.

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