Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 155


Seguito il deposito delle copie certificate conformi degli atti notarili, le medesime vanno riunite in fascicoli per ciascun notaro in ordine cronologico, secondo la data del ricevimento dell'atto.
Esse saranno, con le norme di cui al precedente articolo, rilegate in volumi, allorchèé gli atti originali cui si riferiscono verranno ritirati e depositati in archivio.
Nello stesso modo si procede a riunire i moduli dei telegrammi, di cui all'art. 71 della legge, e le dichiarazioni per le trasmissioni telefoniche di cui all'art. 144 del presente regolamento. Tali moduli e dichiarazioni sono conservati in buste distinte per ciascun notaro e le buste sono custodite insieme con i volumi delle copie sopra accennate.

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