Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 152


La verificazione, di cui all'art. 108 della legge per gli atti che siano stati già sottoposti ad ispezione notarile, è eseguita dal conservatore e consiste nell'accertare se il loro numero ed il loro stato presente di conservazione rispondano alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni. In caso di non esatta rispondenza, il conservatore avverte il notaro od i suoi eredi delle irregolarità o mancanze riscontrate, e li invita a ripararvi.
Dell'eseguita verificazione, delle sue risultanze, nonchèé dei provvedimenti eventualmente presi in conseguenza, si fa constare con apposito verbale.
Per gli atti, invece, i quali non furono ancora ispezionati, l'ispezione va eseguita nelle forme ed ai fini indicati negli artt. 128 e 129 della legge e nell'art. 149 del presente regolamento.

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