Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 146


Per il deposito in archivio degli originali e delle copie di atti notarili rogati in paese estero, in conformità all'art. 106 , n. 4, della legge, deve redigersi apposito verbale con le norme e nelle forme prescritte per gli atti notarili; e deve osservarsi quant'altro è disposto dall'art. 68 del presente regolamento.

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