Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 140


Per gli atti dei notari esercenti nelle residenze comprese nel territorio che costituiva il distretto notarile soppresso, il conservatore che ai sensi dell'art. 129 della legge deve eseguire le ispezioni, è quello dell'archivio notarile sussidiario.
I detti notari debbono all'uopo presentare i registri, i repertori e gli atti, di cui all'art. 128 della legge, all'archivio medesimo.
Quando nel Comune sede dell'archivio sussidiario abbia la sua residenza un membro del Consiglio notarile, questi sarà preferibilmente delegato per le ispezioni.

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