Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 138


Il decreto Reale che, ai sensi dell'art. 3 della legge e dell'art. 4 , prima parte, del presente regolamento, ordina la riunione di uno o più distretti notarili, deve indicare il distretto a cui gli altri sono riuniti. All'archivio notarile di tale distretto sono aggregati di diritto quelli soppressi, salvo che si conservino come sussidiari.
L'archivio notarile, che continui a funzionare come sussidiario ai sensi dell'art. 105 , capoverso, della legge, conserva tutte le carte, i documenti, registri e sigilli che vi si trovano depositati; e continuerà ad esercitare, limitatamente al territorio che costituiva il distretto notarile soppresso, le stesse attribuzioni dei distrettuali, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 138"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti