Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 129


L'autorizzazione ad assumere altro pubblico impiego, giusta l'art. 99 , capoverso 1°, della legge, è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia da registrarsi alla Corte dei conti, su domanda dell'impiegato dell'archivio e udito il parere del competente procuratore del Re; e può essere sempre revocata. Se l'autorizzazione è chiesta da un impiegato subalterno, occorre anche il parere del capo dell'archivio.

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