Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 128


Il cumulo degli impieghi d'archivio con occupazioni per legge compatibili è subordinato alla condizione che non ne rimanga impedito o turbato il regolare adempimento dei doveri verso l'archivio.
Il conservatore, che assuma occupazioni compatibili per legge col suo ufficio, deve darne notizia entro dieci giorni al procuratore del Re competente. Se tali occupazioni siano assunte da impiegati subalterni, debbono essi darne immediata notizia al conservatore, che ne riferisce con parere motivato al procuratore del Re.
Il procuratore del Re comunica immediatamente, col suo parere, al Ministero di grazia e giustizia la notizia in tal modo avuta o della quale sia venuto comunque a conoscenza.
Il Ministero di grazia e giustizia, ove non vi sia la possibilità di conciliare l'esercizio di occupazioni per legge compatibili con l'adempimento dei doveri di ufficio e con il decoro dell'amministrazione degli archivi, può inibire all'impiegato il cumulo.
L'impiegato, che contravviene a tale inibizione, è punito disciplinarmente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 128"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti