Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 117


Il capo dell'archivio, o, in mancanza, l'impiegato in servizio di grado immediatamente inferiore deve dare partecipazione al competente procuratore del Re delle vacanze, che per qualsiasi motivo si verifichino nel personale dell'archivio, lo stesso giorno in cui ne ha notizia.
Il procuratore del Re ne dà, a sua volta, immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.

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